Cantieri edili: il tesserino di riconoscimento è sempre obbligatorio
03/02/2025
INL: rimane l'obbligo per i datori di lavoro di dotare i lavoratori di un tesserino di riconoscimento nei cantieri temporanei e mobili e per i dipendenti di esporlo durante l'attività lavorativa
Con nota prot. n.656 del 23 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, dopo l'entrata in vigore del cd. Collegato Lavoro (legge 203/2024), che rimane l'obbligo per i datori di lavoro di dotare i lavoratori di un tesserino di riconoscimento nei cantieri temporanei e mobili e per i dipendenti di esporlo durante l’attività lavorativa.
Infatti, nonostante l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del DL 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) con la legge 203/2024 (Collegato Lavoro), la normativa sulla sicurezza mantiene in vigore questa prescrizione, già prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Pertanto - precisa l'INL - in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008 e il lavoratore della medesima impresa che non espone la tessera è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.
Gli stessi obblighi si estendono anche ai lavoratori autonomi, sanzionatI, in caso di inottemperanza, dall’art. 60, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.lgs. n. 81/2008.