Il decreto-legge n.1/2022 del 7 gennaio (in vigore dall'8 gennaio) è l'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, in materia di emergenza Covid-19 e introduce "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole".
Queste le principali novità contenute nel provvedimento:
Obbligo vaccinale e lavoro |
- obbligo di vaccino per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Chi non si vaccina, riceverà dall'Agenzia delle Entrate una multa (una tantum) da 100 euro. NB - L’obbligo scatta da subito, poiché le norme che lo prevedono entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale. L’obbligo sarà valido fino al 15 giugno 2022. La vaccinazione può essere omessa o differita in presenza di specifiche condizioni cliniche che rendano la vaccinazione stessa non indicata.
- per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Chi oggi non è ancora vaccinato, quindi, dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Super green Pass valido a partire dal 15 febbraio. Chi non ha il Super green pass, sarà considerato assente ingiustificato con mantenimento del posto di lavoro ma senza stipendio. Inoltre, per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.
- senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
|
Green Pass Base |
Estensione dell’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario (ottenibile, cioè, anche con tampone antigenico o molecolare) a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. |
Scuola |
- Scuola dell'Infanzia: già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
- Scuola primaria (elementare):
- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);
- con due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
- Scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori):
- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
|
Mascherine: FFP2, chirurgiche, di comunità
Prendendo a riferimento le specifiche FAQ governative sull'utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale, sottolineaimo che la normativa prevede l’obbligo di indossare:
MASCHERINA FFP2 |
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
- per l’accesso e l’utilizzo di:
- voli commerciali;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
- autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento;
- mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.
|
MASCHERINA CHIRURGICA |
Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 - devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. |
MASCHERINA DI COMUNITA' |
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso. |
A questo link, invece, è scaricabile la tabella governativa aggiornata al 11/01/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.