Coronavirus, dal 10 marzo 2020 tutta Italia è zona protetta: cosa si può fare e cosa no
10/03/2020
L'ultimo DPCM del 9 marzo 2020, in vigore da oggi 10 marzo 2020, estende le restrizioni del DPCM 8 marzo a tutto il territorio italiano. Vediamo cosa è consentito fare e cosa è vietato. Per muoversi serve un'autodichiarazione
L'Italia intera è zona "protetta", o "zona arancione". Lo ha definitivamente deciso il Governo con il DPCM del 9 marzo 2020, decreto #iorestoacasa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.
Di fatto, quindi, tutte le restrizioni che valevano, fino a ieri, solo per la Regione Lombardia e per 14 province, adesso valgono su tutta la Penisola. Nella tabella sottostante, riepiloghiamo le nuove regole, ricordando che chi non le rispetta sarà punibile ai sensi dell'art.650 del Codice Penale con l'arresto fino a 3 mesi e un'ammenda pecuniaria di 203 euro.
Spostamenti, mobilità e quarantena |
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Regione/Provincia e al suo interno eccetto che gli spostamenti motivati da
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per tutti questi spostamenti, è necessario compilare un'apposita autodichiarazione (che potrà essere fornita anche dalle Forze di Polizia in caso di controllo). b) alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al virus; d) sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. |
La scuola |
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Fanno eccezione: le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi. I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi. |
Lo sport |
Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi. Resta consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Resta consentito SOLO lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, ma all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono consentiti SOLO se è possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. |
Il lavoro |
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - durante il periodo di efficacia del decreto - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile (smart working). I congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, quelli del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale sono sospesi. In tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, devono essere adottate modalità di collegamento da remoto - con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Va comunque garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, evitando assembramenti. Gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nel territorio provinciale sono sospesi. |
Altre attività |
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). In questi luoghi è sospesa ogni attività. Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza -, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi sono sospese. |
I luoghi di culto |
I luoghi di culto sono aperti a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese. |
I luoghi della cultura |
I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi. |
I concorsi pubblici |
Le procedure di concorso pubbliche e private - esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - sono sospese. |
I bar e i ristoranti |
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione da asporto sono consentite dalle 18,00 alle 6,00. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività. |
Le attività commerciali |
Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività. Se le condizioni strutturali o organizzative dei luoghi in cui si svolge l’attività non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse. |
Medie e grandi strutture di vendita |
Le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiuse nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, il gestore dei servizi in discorso deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività. Se le condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture devono essere chiuse. Non è disposta la chiusura di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività. |
Altre misure |
I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL. Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie. I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali. E’raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonchè alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. |
In allegato, oltre al modello stampabile di autodichiarazione, anche un interessante Vademecum IO RESTO A CASA, realizzato da ASAPS, che sintetizza cosa si può fare e cosa non si può fare da oggi al 3 aprile 2020 in tutta Italia.
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