Controlli sui percettori di reddito di cittadinanza: le regole
01/08/2019
L'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) riepiloga le fattispecie di reato e le sanzioni previste dal legislatore in caso di violazione degli obblighi di informazione in capo al beneficiario del sussidio
Arrivano le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i controlli sui percettori di reddito di cittadinanza. Sono contenute nella circolare n. 8 del 25 luglio scorso nella quale si riepilogano le fattispecie di reato e le sanzioni previste dal legislatore in caso di violazione degli obblighi di informazione in capo al beneficiario del sussidio sia nella fase di presentazione dell’istanza, sia in costanza di fruizione del beneficio nell’ipotesi di variazioni dei requisiti intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza.
La norma
Ai sensi dell’art. 7 del DL 4/2019, convertito in legge 26/2019, chi produce documenti falsi o attestanti cose non vere o omette di comunicare variazioni di reddito o patrimonio incorre nella pena detentiva. In capo al lavoratore è posto infatti l’obbligo di comunicare in modo veritiero tutte le informazioni sulla situazione reddituale del nucleo familiare attraverso il modello Inps “RDC/PDC – com ridotto” e di comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’Istituto tramite il modello “Rdc/Pdc– Com Esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio, a prescindere dall’invio, a cura del datore di lavoro, della comunicazione ex art. 9-bis del DL 510/1996.
La fattispecie penale si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività.
In caso di condanna in via definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo l’Inps dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Si incorre nella decadenza dal beneficio anche in caso di omessa comunicazione dell’avvio di attività lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare.
Assunzioni in nero
Per l’assunzione in nero di beneficiari di reddito di cittadinanza si applica infine l’aumento del 20% degli importi della c.d. “maxisanzione”, previsto dal DL 12/2002.
Al riguardo, se i lavoratori irregolari sono almeno il 20% della forza lavoro scatta anche la sospensione dell'attività d'impresa, provvedimento per la cui revoca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo “in nero” accertato.
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