Bollo auto: regioni libere di introdurre esenzioni fiscali (e anche di cancellare la tassa)

23/05/2019

La Corte Costituzionale "stravolge" lo status quo affermando che le regioni possono delle agevolazioni o delle esenzioni sulla tassa automobilistica anche se la legislazione statale non lo prevede. L'unico divieto è aumentare il carico fiscale

La Corte costituzionale, investita nuovamente di una questione relativa a norme regionali sul “bollo auto”, ha precisato la propria giurisprudenza in materia.

Con la sentenza n. 122 dello scorso 20 maggio 2019, i giudici costituzionali hanno stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.

Pertanto, per sviluppare un’autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale.

Motivazioni e conseguenze

Le conseguenze di questa pronuncia possono essere varie: teoricamente, una Regione potrebbe addirittura abolire il bollo auto per i suoi residenti.

La questione di legittimità costituzionale su cui ha deciso la Consulta era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in merito all’esenzione per i veicoli di età compresa tra 20 e 30 anni, che l'Emilia-Romagna prevedeva solo se il mezzo fosse stato iscritto a una dei registri storici riconosciuti dal Codice della strada.

Nel dichiarare incostituzionale l’obbligo di iscriversi nei registri (versando una quota associativa ai soggetti che li tengono), la Consulta ha precisato che l’illegittimità riguarda solo la parte restrittiva della legge 15/2012 dell'Emilia-Romagna (art.7, comma 2) e non quella in cui amplia l’esenzione a tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il bollo auto, una tassa 'ibrida'

La sentenza 122/2019 richiama la norma fondamentale in tema di federalismo fiscale: il d.lgs 68/2011: l'art.8, comma 2, stabilisce che il bollo auto ha uno status particolare: non è completamente di competenza né delle Regioni né dello Stato, bensì demandato alle prime "entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale".

Quest’ultima frase è interpretata dalla sentenza nel senso che le Regioni non possono spingere la tassazione oltre i massimi previsti dallo Stato e che questo è l’unico vincolo esistente. Quindi le Regioni possono fare tutto il resto, compreso stabilire esenzioni che le leggi nazionali non prevedono.