Agevolazione prima casa: vale anche per i coniugi separati!
28/03/2019
Cassazione: non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede l'abitazione prima di cinque anni in virtù di un accordo sulla separazione
Separati ma con l'agevolazione sulla prima casa: per marito e moglie che non stanno più insieme resta la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per la prima casa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza 7966/2019 dello scorso 21 marzo, relativa dove si è deciso che non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede l'abitazione prima di cinque anni in virtù di un accordo sulla separazione.
Vendita dell'abitazione prima di cinque anni e agevolazione prima casa
Una signora aveva venduto, in virtù degli accordi sulla separazione, la casa prima di cinque anni dall'acquisto, vedendosi però notificare dall'Ufficio del registro il recupero della maggiore imposta. La donna aveva impugnato l'accertamento ma senza successo, visto che la CTR Umbria aveva dato ragione all'Agenzia delle Entrate, poiché "la revoca del beneficio fiscale non contrasta l'intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell'immobile non avviene attraverso l'omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale".
La Cassazione, esaminando il caso, accoglie il secondo motivo di ricorso della donna, tramite il quale si deduceva violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 della legge 74/1987, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che il regime di esenzione previsto dalla menzionata norma è esteso, per effetto di Corte cost. n. 154 del 10/05/1999, anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi e, quindi, anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi.
La Corte suprema specifica che, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" dell'art. 19 della legge 74/1987, che è quella di "favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede".
Trasferimento abitazione all'esterno: l'agevolazione resta
Questo principio è stato esteso espressamente dalla Cassazione al trasferimento immobiliare avvenuto non nell'ambito familiare ma all'esterno: del resto l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa - contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 21/6/2012 - nello "spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale".
Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta al citato principio di diritto, considerando la cessione a terzi dell'immobile in precedenza acquisito con le agevolazioni previste per la "prima casa" ai sensi del dpr 131/1986, Tariffa Parte Prima, art. 1, Nota 2 bis comma 1 (IVA ridotta al 4% e imposta sostitutiva al 0,25%), estranea alla riferita negoziazione globale dei rapporti tra coniugi derivanti dalla separazione, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio.