Contratto di prestazione occasionale: lo speciale dedicato dell'Inps

31/10/2018

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari. L'analisi

Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

L'Inps, in merito, ha realizzato una pagina informativa speciale, ricordando che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che sono stati già forniti chiarimenti operativi a tale proposito con la circolare 103/2018.

Limiti economici per le prestazioni occasionali

I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Inoltre, il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

I divieti

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale. Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto tassativamente:

  • per i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

I regimi speciali

All'interno della pagina, inoltre, sono dettagliati nello specifico i regimi per:

  • le imprese operanti nel settore agricoltura;
  • le pubbliche amministrazioni;
  • le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche;
  • gli enti locali.

Funzionamento

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.

A tal fine, possono effettuare i versamenti necessari tramite modello F24 modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center.

Anche gli intermediari autorizzati, attraverso la specifica procedura potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS.

Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.

Il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.