Super bonus riqualificazione energetica condomini: le differenti possibilità di accesso all'agevolazione

14/09/2018

ENEA: il riconoscimento della detrazione fiscale (dal 70% all’85%) per le parti comuni dei condomini avviene solo se alla data della richiesta del bonus gli edifici sono "esistenti"

L'ENEA ha aggiornato al 10 settembre 2018 la scheda tecnica sull'accesso alle detrazioni fiscali per le parti comuni degli edifici condominiali

Tra le principali novità, si segnala che il riconoscimento della detrazione fiscale (dal 70% all'85%, a seconda dei casi) per le parti comuni dei condomini scatta solo se alla data della richiesta del bonus gli edifici sono “esistenti”, cioè accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, in regola col pagamento di eventuali tributi e dotati di impianto termico.

Scheda descrittiva intervento

La scheda descrittiva dell'intervento, che deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale), va inviata entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il sito web relativo all'anno in cui le opere sono terminate (per il 2018 http://finanziaria2018.enea.it).

Accedono al bonus tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. È possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito.

Importi del beneficio

Il totale della detrazione fiscale delle spese sostenute dall'1/1/2017 al 31/12/2021 cambia a seconda della tipologia di intervento realizzato:

  • a) interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);

  • b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (detrazione fiscale del 75%);
  • c) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell'80%);
  • d) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico inferiore (detrazione fiscale dell'85%).

Per gli interventi di tipo a) e b), il limite massimo di spesa agevolabile è 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; per gli interventi di tipo c) e d), invece, il limite sale a 136.000 euro, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Documentazione tecnica da conservare

  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (contenente la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno). L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  • dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema disicurezza e di efficienza energetica;
  • copia degli attestati di prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • copia delle relazioni tecniche;
  • originale della scheda descrittiva dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA;
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Documentazione amministrativa da conservare

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente, la detrazione o il numero di partita Iva e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.