Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018: dettagli e indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

19/07/2018

Prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38 euro

Il Ministero delle Finanze ha reso note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Importi delle deduzioni forfettarie 

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art.66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Misura relativa al recupero del contributo al Ssn 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo "6793".