Spese mediche: guida per la corretta detrazione fiscale

10/05/2018

Tutte le spese mediche generiche e specialistiche ammissibili con le ultime indicazioni contenute nella guida al visto di conformità dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/E/2018).

Le spese sanitarie danno diritto a un risparmio d’imposta del 19% della spesa sostenuta. L'Agenzia delle Entrate, nella recente guida (circolare n. 7/E/2018) ha fatto il punto su tutte quelle generiche e specialistiche ammesse alla detrazione, fornendo di fatto una breve guida dentro il Modello 730/2018.

Spese mediche generiche

  • prestazioni rese da un medico generico, cioè privo di specifica specializzazione;
  • prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione;
  • spese per il rilascio di certificati medici per usi diversi (patente, porto d’armi, usi sportivi, idoneità sportiva);
  • spese per l’acquisto di medicinali e farmaci, anche omeopatici.


Spese mediche specialistiche

Sono quelle rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione. Ad esempio:

  • medico omeopata;
  • cardiologo;
  • dentista;
  • psichiatra;
  • psicologo e psicoterapeuta;
  • medico legale;
  • dietologo;
  • biologo nutrizionista.


Per poter inserire la spesa medica nel modello dichiarativo è necessario esibire la fattura o ricevuta sanitaria rilasciata dal medico, la ricevuta del ticket nel caso in cui la prestazione sia resa nell’ambito del servizio sanitario nazionale, lo scontrino parlante per i farmaci.

Rientrano tra gli esami specialistici anche tutti gli esami di laboratorio quando vengono eseguiti presso centri autorizzati operanti sotto la responsabilità tecnica di uno specialista: si tratta, tra le altre, di ettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, TAC, risonanze magnetiche, ecografie, indagini laser, dialisi, anestesia epidurale, indagini di diagnosi prenatale, amniocentesi, villocentesi, inseminazione artificiale, ginnastica correttiva e riabilitativa degli arti.

Sono inoltre detraibili ai fini fiscali (e non serve la prescrizione medica) anche tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle figure para sanitarie professionali indicate nel D.M. Salute 29 marzo 2001, e riportate nel recente decreto Lorenzin sul riordino delle professioni mediche (legge 3/2018). Si tratta delle figure professionali di:

  • infermiere e infermiere pediatrico;
  • ostetrica/o;
  • podologo;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • ortottista – assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
  • tecnico sanitario di radiologia medica;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico ortopedico;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • dietista;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario.


Serve la prescrizione medica, invece, per le cure termali (escluse le spese di soggiorno), le prestazioni chiropratiche e i trattamenti di mesoterapia o ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato

Niente detrazione

Non spetta nessuna detrazione per le spese relative a:

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
  • prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
  • prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
  • trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale);
  • acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
  • frequenza di corsi in palestra anche se accompagnati da una prescrizione medica.