Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum

14/03/2018

Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità ma, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno 'non trasferibile'

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato un interessante e assolutamente importante vademecum riferito agli assegni privi della clausola di non trasferibilità. Tutto parte da svariate segnalazioni, pervenute al MEF, dalle quali risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro.

Le regole
Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno 'non trasferibile'. Se l'importo è inferiore a 1.000 euro l'assegno può essere fatto circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario

Il regime sanzionatorio
Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite: dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il MEF, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione.

Perché è vietato l'utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell'indicazione del beneficiario?
Un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell'evasione fiscale. Al contrario l'apposizione del nome del beneficiario e l'utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?
La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità. È possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in "forma libera", ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un'imposta di bollo di euro 1,50. L'assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in "forma libera" e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile:

  • utilizzare i moduli di assegni del libretto esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario
  • utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all'atto di emissione dell'assegno, della dicitura "non trasferibile" e del nominativo del beneficiario.


Maggiori informazioni sono disponibili nel Vademecum integrale.