Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: i requisiti

23/02/2018

Il recente decreto ministeriale specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti "lavoratori svantaggiati" e "lavoratori molto svantaggiati"

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto ministeriale del 17 ottobre 2017che specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti "lavoratori svantaggiati" e "lavoratori molto svantaggiati".

Ricordiamo che, in merito, il Regolamento UE 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Lavoratori svantaggiati
Per rientrare nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:

  • a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;  
  • d) aver superato i 50 anni di età;
  • e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  • f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.


Lavoratori molto svantaggiati
Appartengono alla seconda categoria i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) dell'art.1 del medesimo decreto ministeriale.