Assicurazione auto: obblighi, scadenze, sanzioni
26/01/2018
L'assicurazione auto è obbligatoria per legge e ha scadenza annuale: cosa succede in caso di mancato rinnovo? E che margine di tolleranza c'è?
La polizza RCA (responsabilità civile automobilista) o assicurazione auto è obbligatoria per legge per tutti i veicoli in circolazione su strada pubblica o aperta al pubblico, in virtù di quanto stabilito all’art.1 della legge 990/1969.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile.
Assicurazione auto: cos’è
L’assicurazione auto, di fatto, sussiste in un contratto tra l’assicurato e la compagnia assicurativa che liquida i danni materiali o fisici causati dal veicolo a terzi in caso di sinistro, dietro pagamento del cd. premio, calcolato su base annuale.
Scadenza: le tempistiche e i 15 giorni di margine
L’assicurazione auto ha scadenza annuale: in caso di mancato pagamento del premio, come stabilito dal codice civile, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Ciò significa che dal giorno di scadenza (supponiamo ad es. il 15 maggio 2018), ci sono 15 giorni di margine per effettuare il rinnovo del tagliando (entro il 30 maggio 2018).
L’assicurazione auto, quindi, non può durare più di un anno, al termine del quale scade e non si rinnova automaticamente. La sanzione scatta alla scadenza dei 15 giorni.
Le sanzioni
L’art.193 del Codice della Strada stabilisce che chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione auto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396.
La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando:
- l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile;
- l’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In questo caso, l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
In caso di violazione, l’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.
Assicurazione auto: sistemi di controllo online
Se fino a ‘qualche tempo fa’ sussisteva l’obbligo di mostrare il tagliando dell’assicurazione sul parabrezza con relativa verifica della scadenza in caso di accertamento, oggi la violazione è accertabile anche attraverso i sistemi di controllo della viabilità, quali misuratori di velocità, controllo targhe ed altri.
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